Descrizione
VOTO DOMICILIARE per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.
Le disposizioni sul voto domiciliare (articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46) sono previste in favore degli elettori "affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile" anche con l'ausilio dei servizi previsti dall’articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e di quelli "affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione".
L'elettore interessato deve far pervenire al sindaco del proprio comune di iscrizione elettorale un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 29 aprile e lunedì 19 maggio 2025.
La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.
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Ultimo aggiornamento: 29 aprile 2025, 10:30